Impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo - Relativo a crediti non di natura tributaria - Competenza inderogabile del tribunale - Configurabilità - Fondamento.
La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
20931
2011