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Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo - Cass. n. 21192/2011

Cause in materia di proprietà industriale - Competenza territoriale - Luogo ove sono stati commessi i fatti (art. 120, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2005) - Deroga per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21192 del 13/10/2011

 

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