Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 21253/2011
Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Società per azioni convenuta - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Società assicuratrice convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Deroga ai predetti oneri - Esclusione.
In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Né tale regola subisce deroghe nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società assicuratrice quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011
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