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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24281/2007

Controversie riguardanti il trattamento di dati personali con parte in causa il Garante - Competenza per territorio - Individuazione - Foro erariale - Esclusione - Foro previsto dal comma secondo dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Sussistenza - Fondamento - Controversie aventi come parte in causa un'amministrazione statale diversa dal Garante - Foro erariale - Applicabilità.

In tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l'applicabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest'ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un'Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24281 del 22/11/2007

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