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Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Cass. n. 13202/2011

Derogabile - Formulazione dell'eccezione - Indicazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Regolamento di competenza - Rilievo officioso dell'incompletezza - Ammissibilità.

La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ. L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011

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