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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - in genere - Cass. n. 18201/2018

Pretesa creditoria della P.A. - Assenza profili autoritativi - Controversia avente la sua fonte in un rapporto riguardante un bene immobile demaniale - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 11/07/2018

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