Skip to main content

Opposizione agli atti esecutivi

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - opposizione agli atti esecutivi - pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - impugnabilità - regolamento necessario di competenza - esclusione - regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti - in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018

>>> La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018