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Competenza civile - competenza per materia – Cass. n. 345/2020

Amministratore unico e consigliere di amministrazione di società per azioni - Rapporto con la società - Riconducibilità fra quelli previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze in tema di competenza a decidere sull'azione di responsabilità intentata contro di loro - Fattispecie.

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori.

L'amministratore unico e il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, in questa ipotesi, la cognizione della vertenza relativa all'azione di responsabilità esercitata contro di essi spetta alla sezione specializzata in materia di impresa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003. Peraltro, ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in sede di regolamento di competenza, che dovesse essere decisa dal giudice del lavoro la domanda di risarcimento del danno promossa da una società cooperativa nei confronti di un dipendente poiché, nonostante ne fosse stata prospettata, in via alternativa, la qualità di direttore generale nominato al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 2396 c.c. oppure di amministratore di fatto, parte attrice mirava ad ottenere il ristoro del pregiudizio derivante da violazioni riconducibili allo svolgimento del rapporto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 345 del 13/01/2020 (Rv. 657011 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2396, Cod_Proc_Civ_art_409

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Cassazione

345

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