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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 10932/2020

Regolamento facoltativo di competenza - Sentenza sulla competenza e sul merito - Impugnazione della sola pronuncia sulla competenza - Regolamento di competenza - Obbligatorietà.

L'art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l'impugnazione ordinaria, ma consente quest'ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, "insieme con la pronunzia sulla competenza, si impugna quella sul merito". Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronunzia, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10932 del 09/06/2020 (Rv. 658217 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043

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Cassazione

10932

2020