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Eventuale invalidità della procura speciale conferita per il regolamento di competenza – Cass. n. 5340/2022

Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento di competenza - Proponibilità in forza della procura alle liti rilasciata per il primo grado di giudizio e senza la espressa esclusione della estensione all'eventuale regolamento di competenza - Eventuale invalidità della procura speciale conferita per il regolamento di competenza - Irrilevanza - Revoca tacita della procura conferita per il giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.

 

Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze in senso contrario, la revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_083

 

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Cassazione

5340

2022