Skip to main content

Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi – Cass. n. 5340/2022

Competenza civile - regolamento di competenza - Continenza - Rapporto tra cause - Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi ed in uffici diversi relative allo stesso rapporto negoziale ma a parti contrapposte - Sussistenza - Coordinamento tra le decisioni - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa iniziata per ultima - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_645

 

Corte

Cassazione

5340

2022