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Motivi non proposti con il ricorso per regolamento – Cass. n. 7710/2022

Competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Regolamento di competenza - Provvedimento di sospensione - Prevalenza dei presupposti della riunione - Motivi non proposti con il ricorso per regolamento - Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.

 

In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_295

 

Corte

Cassazione

7710

2022