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Mancato recepimento di direttive comunitarie – Cass. n. 20278/2022

Comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni.

 

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 (Rv. 664953 - 01)

 

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