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Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Contratti del consumatore - Consumatore e professionista - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Contratti del consumatore - Consumatore e professionista - Nozioni - Fattispecie.

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che aveva commissionato ad una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un "trust", ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel "trust" medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019

Cod_Civ_art_1469_2

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