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Contratti in genere - contratto a favore di terzi – Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01)

Assunzione in proprio da parte di un socio di una società di capitali, di obbligazioni pecuniarie verso un prestatore d'opera della società-Contratto a favore di terzi(società) - Configurabilità- Fattispecie.

Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, é ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente tra il prestatore d'opera e la società. (Nella specie la S.C., sul presupposto dell'esistenza di un'obbligazione solidale, ha ritenuto sussistere la legittimazione processuale passiva del socio di una s.r.l. che si era personalmente obbligato, unitamente ad altro socio avente altresì la carica di amministratore, a remunerare unprofessionista per la sua attività di rappresentanza in favore e nell'interesse della società).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230