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Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Cass. n. 28634/2020

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Banca - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso - Condizioni – Fattispecie - responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori - esercizio delle incombenze - mansioni affidate - In genere.

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2043

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2020