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Contratti con la P.A. - Subordinazione del compenso per l'opera professionale – Cass. n. 29641/2020

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - pendenza - Contratti con la P.A. - Subordinazione del compenso per l'opera professionale alla condizione potestativa mista dell'erogazione di un finanziamento - Comportamento omissivo dell'Amministrazione - Conseguenze.

Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte: in mancanza il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29641del 28/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1358, Cod_Civ_art_1359

corte

cassazione

29641

2020