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Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 6762/2021

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità.

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329