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Spendita del nome nell’atto stipulato – Cass. n. 19306/2021

Contratti in genere - rappresentanza - Contratti di appalto pubblico - "Contemplalo domini" - Spendita del nome - Comportamento concludente - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 

Nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la "contemplatio domini”, necessaria perché l’atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione ad un atto di messa in mora relativo a credito maturato in capo all'impresa appaltatrice dall'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19306 del 07/07/2021 (Rv. 661827 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1399

 

Corte

Cassazione

19306

2021