Collegamento negoziale tra contratti di credito al consumo e di acquisto – Cass. n. 19434/2021
Contratti in genere - contratti collegati testo unico bancario - Collegamento negoziale tra contratti di credito al consumo e contratti di acquisto - Sussistenza "ex lege" - Conseguenze - Necessità di riscontrare la volontà dei contraenti - Esclusione - Rilevanza di tale collegamento come "questio facti" - Insussistenza.
Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori; il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19434 del 08/07/2021 (Rv. 661696 - 01)