Skip to main content

Distinzione tra le obbligazioni del sinallagma contrattuale e accessorio – Cass. n. 19579/2021

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Inadempimento contrattuale - Valutazione della gravità - Distinzione tra le obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale e quelle di carattere accessorio - Necessità - Incidenza esclusivamente delle prime - Obblighi di informativa - Rilevanza solo in caso di inadempimento grave o abuso del diritto.

 

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021 (Rv. 661698 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

 

Corte

Cassazione

19579

2021