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Negozio in frode ai creditori – Cass. n. 15844/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - Causa (nozione, distinzioni) - motivo (nozione, distinzioni, differenze dalla causa) - illecito - Negozio in frode ai creditori - Nullità dello stesso in quanto tale per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito determinante comune - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022 (Rv. 665103 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1418

 

Corte

Cassazione

15844

2022