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Condizione potestativa mista – Cass. n. 25085/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - pendenza - in genere - Contratti con la P.A. - Subordinazione del compenso per l'opera di progettazione alla erogazione di un finanziamento regionale - Condizione potestativa mista - Affidamento dell'incarico a un altro professionista - Erogazione del finanziamento pubblico sulla base del secondo progetto - Comportamento della P.A. contrario a buona fede - Conseguenze - Avveramento della condizione.

 

Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede anche quando al contratto sia stata apposta una condizione sospensiva qualificabile come "potestativa mista", con la conseguenza che, se un Comune abbia affidato ad un professionista la progettazione di un'opera pubblica, subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento di quel progetto da parte della Regione, l'affidamento di un successivo incarico di progettazione della stessa opera pubblica ad un altro professionista, di cui il Comune chieda ed ottenga il finanziamento, costituisce comportamento contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1358 c.c., che determina l'avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25085 del 22/08/2022 (Rv. 665586 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1359, Cod_Civ_art_1358, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

25085

2022