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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20583 del 07/08/2018

Indennizzo per irragionevole durata del processo penale - Condizione di proponibilità - Istanza di accelerazione ex art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (vigente "ratione temporis") - Applicabilità ai giudizi penali che abbiano superato la ragionevole durata anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 134 del 2012 - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (introdotto dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla l. n. 208 del 2015, a partire dal 1° gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2 bis della medesima legge, mancando una norma transitoria che lo preveda espressamente, sicché, diversamente, il termine di presentazione della suddetta istanza decorrerebbe, in tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 134, con mutamento dei presupposti applicativi della disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20583 del 07/08/2018