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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 33207/2019

Equa riparazione - Proponibilità dell'azione - Termine di decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Definitività della decisione - Necessità - Decesso della parte - Azione da parte degli eredi - Incidenza temporale dell'evento-morte - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001 configura la sola definitività della decisione come "dies a quo", ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proponibilità della domanda, mentre il diritto dell'erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33207 del 16/12/2019 (Rv. 656262 - 01)

Riferimenti normativi:, Cod_Proc_Civ_art_305

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