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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole –Cass. n. 5918/2020

Art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015 - Controversie relative all'accertamento della falsità della procura "ad litem" per l'instaurazione di un giudizio civile - Irrisorietà della pretesa o del valore della causa - Esclusione - Ragioni.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, non opera per le controversie relative all'accertamento della falsità della procura "ad litem" utilizzata dal "falsus procurator" per l'instaurazione di un giudizio civile in nome dello pseudo rappresentato, atteso che il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'assunzione della qualità di parte in giudizio prescinde dall'oggetto di quest'ultimo e non può, in nessun caso, considerarsi irrisorio in ragione della qualità e quantità degli effetti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, che astrattamente possono collegarsi all'assunzione della qualità di parte processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5918 del 03/03/2020 (Rv. 657268 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

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