Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 5529/2020
Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Disciplina "ex" art_ 111 c.p.c. - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Conseguenze ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione in favore dell'alienante e del successore.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art_ 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam"), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ciascuno di essi non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5529 del 28/02/2020 (Rv. 657122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111
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