Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 5535/2020
Indennizzo per equa riparazione di processo penale già assunto in decisione ovvero già eccedente la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art_ 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art_ 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 82 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Istanza di accelerazione - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In relazione alla domanda di indennizzo "ex lege" Pinto relativamente ai processi penali già assunti in decisione ovvero già eccedenti la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 e non soggetti, pertanto, all'art_ 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 169 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art_ 2, comma 2-quinquies della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art_ 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, la presentazione dell'istanza di accelerazione nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5535 del 28/02/2020 (Rv. 657123 - 01)
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