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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 974/2020

Equa riparazione per l'irragionevole durata del processo - Quantificazione dell'indennizzo - Liquidazione al di sotto della soglia minima - Ammissibilità - Criteri - Valutazione della pretesa patrimoniale azionata - Situazione socioeconomica dell'istante - Rilevanza.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

PROCESSO EQUO

TERMINE RAGIONEVOLE

In materia di risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056

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