Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 975/2020
Equa riparazione per la irragionevole durata del processo - Cassazione con rinvio - Termine di proponibilità della domanda -Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Sentenze di merito e di natura processuale -Differenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la sentenza di cassazione con rinvio, sia restitutorio che prosecutorio, non può considerarsi una "decisione definitiva" agli effetti dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, prima che sia trascorso il termine per la riassunzione della causa di cui all'art. 392 c.p.c., tanto è vero che del protrarsi della causa in sede di rinvio deve tenersi conto, al fine del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, nel calcolo unitario della durata del processo; questo perché l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, riproduce l'analoga espressione "decision interne definitive" contenuta nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, ed è rivolta a comprendere tutte indistintamente le tipologie di processo, sicché non può essere limitata alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente; pertanto il concetto di definitività della decisione (nel giudizio civile), ove si tratti di una sentenza di merito, si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo, o il relativo segmento procedimentale che lo ha concluso, possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo, bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392
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