Indennizzo per durata irragionevole -Liquidazione inferiore allo standard giurisprudenziale - Per giudizio presupposto non bagatellare - Legittimità - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
L'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 01)
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461
2020