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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 461/2020

Indennizzo per durata irragionevole -Liquidazione inferiore allo standard giurisprudenziale - Per giudizio presupposto non bagatellare - Legittimità - Condizioni.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

PROCESSO EQUO

TERMINE RAGIONEVOLE

 

L'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 01)

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