Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 462/2020
Mancato rispetto del termine ragionevole di un processo fallimentare - Liquidazione dell'indennizzo per l'equa riparazione -Applicazione dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi durati oltre dieci anni - Congruità -Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, per il quale il creditore non abbia neppure dimostrato di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 462 del 14/01/2020 (Rv. 656862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056
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