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Domanda d’indennizzo per equa ripartizione – Cass. n. 18183/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Irragionevole durata del processo presupposto inferiore a quella prospettata dalla parte - Conseguenze - Soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese di lite - Configurabilità - Fondamento.

 

In tema di equa riparazione, ove la domanda d'indennizzo sia accolta per un importo inferiore al richiesto, in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella pretesa dall'attore, il giudice di merito, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021 (Rv. 661665 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

 

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