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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' – Cass. n. 5589/2020

Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Ambito dell'accertamento.

CORTE DEI CONTI

ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI

CONTENZIOSO CONTABILE

La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi. L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei Conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di "merito" dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 01)

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