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Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009

Questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili di ufficio non sollevate dalle parti nei gradi precedenti - Decisione soltanto nel merito - Giudicato implicito - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Questione pregiudiziale della legittimazione ad agire - Proposizione - Indicazioni circa la formulazione nei gradi di merito - Omissione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza. 

L'esame in sede di impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farle valere: è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si proponga la questione pregiudiziale della legittimazione ad agire (nella specie in materia tributaria) senza specificare, nel rispetto del principio di autosufficienza, dove, quando ed in che termini l'eccezione sia stata dedotta nel giudizio di impugnazione, risultando la censura, ancorché rilevabile d'ufficio, coperta da giudicato interno.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009