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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982

Stima - (stima) dei beni - beni conferiti in natura o per imputazione - valutazione - riferimento al momento della apertura della successione - necessità - valore dei cespiti compresi nella massa da dividere - riferimento al momento della divisione - necessità.*

071083 422370*

Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa. ( V 2453/76, mass n 381238; ( V 452/62, mass n 250719; ( V 2184/61; ( V 1330/59; ( V 2621/74, mass n 371076).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982