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Donazione - accettazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15121 del 28/11/2001

Donazione a favore di persona giuridica (nella specie, ente ecclesiastico) - Perfezionamento del contratto - Notifica dell'atto di accettazione da parte del donatario - Necessità.

In tema di donazione in favore di persona giuridica (nella specie, ente ecclesiastico), il perfezionarsi del contratto, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., esige che il donatario notifichi al donante l'atto pubblico contenente la manifestazione della volontà di accettare, che, pertanto, non può derivare dalla notificazione della mera richiesta di autorizzazione governativa ad accettare, rilevante, invece, al diverso fine di rendere irrevocabile per un anno la dichiarazione del donante.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15121 del 28/11/2001