Donazione - accettazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005
Donazione a favore di ente non riconosciuto - Perfezionamento del contratto - Notifica al donante dell'istanza per il riconoscimento dell'ente - Necessità - Limiti.
In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 cod. civ., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 cod. civ. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005