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Edilizia popolare ed economica - iacp - istituti autonomi case popolari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980

Successione nelle situazioni e nei rapporti inerenti agli immobili gia appartenenti alla gescal, all'ises e all'incis - effetto automatico della soppressione di questi enti - esclusione - conseguenza del procedimento di liquidazione degli appositi comitati ministeriali - configurabilita

Legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la gescal anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione - appartenenza al comitato per la gescal.*

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva.*

La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili gia appartenenti alla Gescal, all'ises e all'INCIS, non si e attuata per effetto automatico della soppressione dei predetti enti, attuata con l'art 13 del DPR 30 dicembre 1972, n 1036, ma si e realizzata, in conformita delle previsioni della legge 19 gennaio 1974, n 9, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Ne consegue che anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione la legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la Gescal appartiene al comitato per la Gescal presso il ministero dei lavori pubblici, titolare all'epoca di ogni potere di liquidazione e, con esso, della condotta delle azioni in corso relative agli immobili poi devoluti all'IACP, e non a quest'ultimo istituto. ( V 1554/78, mass n 390937; ( V 1504/78, mass n 390887; ( V 1419/77, mass n 385132).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 18/06/1980