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Assegnazione - in genere acquisto - diritto di prelazione

Edilizia popolare ed economica - assegnazione - in genere acquisto - diritto di prelazione - contratto di locazione - necessità - ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio - indispensabilità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018

Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993 per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l'immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l'ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l'onere di provare i relativi fatti costitutivi. (Nella specie, il familiare dell'assegnataria, l'unica ad avere inizialmente inoltrato l'atto di impegno all'acquisto, aveva manifestato l'intenzione di acquisto "iure proprio" soltanto dopo la cessazione della convivenza con la stessa).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018