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Elezioni - impugnazioni e ricorsi - gravami – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9883 del 13/05/2016

Corte di cassazione - Art. 84 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Decisione del merito del ricorso - Necessità - Deduzione di vizi di motivazione in fatto - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio ordinario di legittimità, la decisione del merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è consentita solo quando non siano necessarie ulteriori verifiche in fatto, potendo la S.C. sindacare unicamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti come accertati dal giudice di merito. Nel giudizio elettorale, invece, la decisione di merito è necessaria, prevedendosi che la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo (art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 4 della l. n. 1147 del 1966), sicchè deve ritenersi che non siano ivi deducibili vizi della motivazione in fatto, dovendo il sindacato della Corte fondarsi esclusivamente sul giudizio di fatto già compiuto con la sentenza impugnata, incensurabile da parte di un giudice pacificamente privo di poteri istruttori.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9883 del 13/05/2016