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Elezioni - elettorato - attivo - diritto di voto - limitazioni - sentenza penale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20952 del 22/08/2018

Condanna penale - Sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici - Cancellazione dalle liste elettorali - Esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione delle sanzioni accessorie e reiscrizione nelle liste elettorali - Esclusione - Fondamento.

La sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 223 del 1967 - non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, ai sensi della previsione speciale di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come inequivocabilmente riformulata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 410 del 1994, il giudice di sorveglianza pronuncia ordinanza dichiarativa dell'estinzione della "pena detentiva e di ogni altro effetto penale", espressione che, diversamente da quella precedente, che si riferiva "alla pena e ad ogni altro effetto penale", non può interpretarsi come ricomprendente le pene accessorie.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20952 del 22/08/2018