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Elezioni - Incandidabilità – Cass. n. 2749/2021 (03)

Elezioni - amministrative - Elezioni - Incandidabilità - Negli enti locali - Violazione degli obblighi ex art. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Anche a titolo di colpa - Affermazione - Fondamento.

In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 03)