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Enti pubblici - personale degli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11014 del 23/10/1995

Enti pubblici economici - Dipendenti eletti al parlamento o a cariche presso enti autonomi territoriali - Artt. 4 legge n. 1261 del 1965 e 5 legge n. 1078 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Art. 31 statuto dei lavoratori - Applicabilità.

Le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (modificativo dell'art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361) e dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 in materia di aspettativa e trattamento economico spettanti ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici eletti, rispettivamente, deputati o senatori, o a cariche presso enti autonomi territoriali, non si applicano ai dipendenti di enti pubblici economici, perché in tal senso depongono - oltre alla "ratio" della specifica normativa - varie indicazioni testuali dei citati testi di legge e la circostanza che anche nel codice civile la locuzione "enti pubblici", se adottata senza alcuna specificazione, deve intendersi riferita alla specifica categoria degli enti pubblici non economici, individuata per contrapposizione a quella degli enti che, pur soggetti pubblici, rivestono però, sul piano della disciplina dei rapporti di lavoro, una natura privatistica, correlata alla preponderante funzione economica cui assolvono e alla avvertita esigenza di disciplinare in maniera uguale i rapporti di lavoro nelle imprese (cfr. artt. 2129 e 2093 cod. civ.). Inoltre l'applicabilità della disciplina in questione ai dipendenti degli enti pubblici economici deve, comunque, essere esclusa a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, il cui art. 31 - che regola proprio l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive -, si applica, così come le altre disposizioni delle statuto dei lavoratori, anche ai dipendenti degli enti pubblici economici in base all'art. 37 (mentre le eventuali precedenti norme speciali in materia sono rimaste abrogate in base all'espressa previsione di cui all'art. 40, che ha assicurato la massima uniformità di trattamento legale dei rapporti di lavoro soggetti al regime privatistico). (Nella specie la vertenza riguardava il dipendente di una cassa di risparmio - all'epoca ente pubblico economico - collocato in aspettativa durante il periodo dell'espletamento di mandati di consigliere regionale e di componente del parlamento).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11014 del 23/10/1995