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Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale -  Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9862 del 26/05/2020 (Rv. 657692 - 01)

Contratto di fideiussione - Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale - Interpretazione - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9862 del 26/05/2020 (Rv. 657692 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1944, Cod_Civ_art_1957