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fonti del diritto - retroattività - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009

Legge di interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Interpretazione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009

La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro. (Fattispecie relativa all'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, interpretando autenticamente l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e "le norme ivi richiamate", relative al divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità e degli altri emolumenti soggetti ad incremento in relazione al costo della vita, aveva esplicitamente indicato anche l'assegno di confine, attribuito ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane residenti per ragioni di servizio nel territorio elvetico, tra le indennità non soggette ad aggiornamento).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009