Fonti del diritto - retroattività – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009
Legge di interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Interpretazione - Limiti - Fattispecie.
La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro. (Fattispecie relativa all'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, interpretando autenticamente l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e "le norme ivi richiamate", relative al divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità e degli altri emolumenti soggetti ad incremento in relazione al costo della vita, aveva esplicitamente indicato anche l'assegno di confine, attribuito ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane residenti per ragioni di servizio nel territorio elvetico, tra le indennità non soggette ad aggiornamento).
L'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nello stabilire che l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché le "norme ivi richiamate" si interpretano nel senso che "il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, dei rimborsi spesa e degli altri emolumenti soggetti ad incremento in relazione al costo della vita" si applica anche all'assegno di confine, attribuito dalla legge 28 dicembre 1989, n. 425, ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane residenti per ragioni di servizio nel territorio elvetico, introduce, a prescindere dalla natura effettivamente interpretativa della norma, una prescrizione di carattere inequivocamente retroattivo, atteso l'espresso richiamo alle disposizioni che, dal 1992, hanno stabilito, senza soluzioni di continuità, il divieto di aggiornamento, dovendosi escludere - in quanto si tratta pur sempre di somme percepite in relazione al lavoro con la P.A. e, quindi, incidenti sulla spesa pubblica e bisognevoli di una regolamentazione limitativa delle conseguenze inflattive - la sussistenza di dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza della retroattività dell'intervento legislativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009