Civile - atti e provvedimenti in genere - Successione di leggi processuali - Conseguenze - Applicabilità della legge sopravvenuta agli atti processuali compiuti sotto il suo imperio - Necessità - Processi iniziati anteriormente all'entrata in vigore - Rilevanza - Esclusione.
Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011