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Fonti del diritto - legge di revisione costituzionale - procedimento di formazione (referendum) - Sez. U - , Sentenza n. 24102 del 28/11/2016

Referendum ex art. 138 Cost. – Ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum – Impugnabilità – Esclusione – Fondamento.

In materia di referendum di cui all’art. 138 Cost., l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, sebbene abbia, secondo la giurisprudenza costituzionale, natura soggettivamente giurisdizionale, con conseguente legittimazione a promuovere l'incidente di costituzionalità, e benchè svolga la sua attività in condizioni di neutralità rispetto agli interessi che è tenuto a garantire, con modalità mutuate dalle forme del giudizio contenzioso, non esercita funzioni tipicamente giurisdizionali, atteso che gli atti dallo stesso emanati sono privi di tale natura, avendo il legislatore assegnato a quell’Ufficio la direzione unitaria di tutto il complesso svolgimento delle operazioni referendarie, che comprende funzioni assai eterogenee, dall’esecuzione di atti meramente materiali all’adozione delle decisioni sulle proteste e sui reclami, ma che partecipano del relativo procedimento, compenetrandosi con esso in funzione della modificazione dell’ordinamento generale. Ne consegue che l’ordinanza con cui il menzionato Ufficio ammette il suddetto referendum non è suscettibile d’impugnazione, tantomeno dinanzi alla stessa Corte di Cassazione.

Sez. U - , Sentenza n. 24102 del 28/11/2016