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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10918 del 19/05/2014

Rapporto di lavoro già alle dipendenze dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, oggi Ente nazionale di assistenza al volo - Intervenuta privatizzazione dello stesso - Controversie di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario a far data dal 1° gennaio 1996 - Pretesa relativa, in parte, a periodo antecedente - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10918 del 19/05/2014

La previsione di cui all'art. 8, comma 4, della legge 21 dicembre 1996 n. 665, che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario, a partire dal 1° gennaio 1996, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale a seguito della sua trasformazione nell'ente pubblico economico ENAV (Ente nazionale di assistenza al volo), va interpretata, "secundum constitutionem", nel senso della devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia promossa successivamente all'intervenuta trasformazione del rapporto di impiego in rapporto di lavoro di diritto privato, ancorché la pretesa dedotta in giudizio concerna, in parte, il periodo antecedente al 1° gennaio 1996, dovendosi escludere, in relazione alla medesima controversia, un frazionamento della giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10918 del 19/05/2014